Art. 1

In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria saccarifera, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria, italiana, e la Federazione italiana Addetti Industria Zucchero Alcool, con l'assistenza della. Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Liberi Lavoratori Zucchero e Alcool, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Autonomo Saccariferi, l'Unione italiana Lavoratori Saccariferi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e il Sindacato Nazionale Lavoratori Zuccherieri, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, relativo agli addetti all'industria saccarifera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960 Atti dei Governo, registro n. 130, foglio n. 0156 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-rd-1

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