CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 81
ASPETTIVA
In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore chiamato a coprire cariche sindacali sarà concessa, a sua richiesta, una aspettativa sino ad un massimo di due anni.
Oltre a quanto previsto dall' in caso di giustificata e comprovata necessità, l'Azienda potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un anno.
Durante tale periodo di assenza per aspettativa sarà sospesa, nei confronti dell'interessato, la decorrenza e la corresponsione di ogni competenza contrattuale.
Il periodo di assenza sarà computabile nell'anzianità ai fini dell'indennità di licenziamento qualora l'aspettativa sia stata motivata da malattia, cariche sindacali o pubbliche.
Per coloro che fossero chiamati a coprire cariche pubbliche o politiche si seguiranno le norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-81