CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 77
PREMIO DI OPEROSITA
In vigore dal 8 dic 1960
Ricorrendo per qualsiasi lavoratore - operaio o impiegato - 25 anni di servizio prestato interi ottamente presso la stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di fabbriche facenti capo alla stessa Societa) questa concederà all'interessato un premio particolare nella misura non inferiore ad una mensilità della retribuzione normale per gli impiegati e della retribuzione normale per gli operai, equivalente a 200 ore.
L'anzianità considerata ai fini del premio di cui al presente articolo sarà quella computabile ai fini della indennità di licenziamento.
Ai soli fini della corresponsione del premio di operosità, saranno cumulabili i periodi di anzianità da operaio o da impiegato, qualora non vi sia stata interruzione materiale di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-77