CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 72

RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

In vigore dal 8 dic 1960
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e cioè: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festività nazionali; c) ai fini dello speciale trattamento economico previsto dalla legge e dai patti interconfederali sono considerate festività intrasettimanali le seguenti ricorrenze: 1 gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania 19 marzo - S. Giuseppe - Lunedi di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 15 agosto Assunzione - 1 novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - S. Stefano - Patrono del luogo ove il dipendente lavora, salvo quanto disposto all'. Qualora qualcuna delle festività infrasettimanali sopra elencate dovesse cadere in domenica, tra la Direzione e la Commissione interna, si concorderà altra giornata compensativa ad ogni effetto: Così pure qualora la festività del Santo Patrono coincidesse con una festività nazionale o infrasettimanale. Nel caso in cui, per effetto di Una prestazione settimanale oraria inferiore alle 48 ore una festività infrasettimanale cadesse in giornata in cui non vi fosse prestazione di lavoro, questa sarà compensata con un importo pari a 1/6 dell'orario settimanalmente praticato. Nel caso invece di coincidenza con giornata in cui la prestazione di lavoro fosse ridotta, si corrisponderà l'importo equivalente a tale minore prestazione. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo eccezioni di legge. I lavoratori cottimisti in occasione di festività infrasettimanali o nazionali previste dalla legge o dal presente contratto, riceveranno la stessa retribuzione percepita la vigilia della festività stessa o comunque il giorno lavorativo immediatamente precedente la ricorrenza festiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-72

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