CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 76

PREMIO DI BUONUSCITA PER GLI AVVENTIZI DI CAMPAGNA

In vigore dal 8 dic 1960
A favore degli operai ed impiegati avvenuti assunti con contratto a termine per la lavorazione delle barbabietole, verrà corrisposto uno speciale premio di buonuscita da versarsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro 30 giorni dalla fine della lavorazione delle bietole nella seguente misura: Impiegati - Uomini sopra i 21 anni................. L. 17.000 - Uomini tra i 19 e i 21 anni............ L. 14.290 - Uomini tra i 17 e i 19 anni............ L. 11.886 - Uomini sotto i 17 anni................. L. 9.027 - Donne sopra i 21 anni.................. L. 14.723 - Donne tra i 19 e i 21 anni............. L. 12.138 - Donne tra i 17 e i 19 anni............. L. 9.865 - Donne sotto i 17 anni.................. L. 7.589 Operai: - Uomini sopra i 18 anni................. L. 12.000 - Uomini di eta dai 17 ai 18 anni........ L. 10.200 - Uomini dai 16 ai 17 anni compiuti...... L. 9.000 - Uomini dai 14 ai 16 anni compiuti...... L. 7.800 - Donne di età, superiore ai 18 anni..... L. 9.600 - Donne dai 16 ai 18 anni compiuti....... L. 9.000 - Donne dai 14 ai 16 anni compiuti....... L. 7.200 All'intero premio avranno diritto tutti gli operai ed impiegati avventizi di lavorazione che avranno prestato la loro opera durante l'intero periodo di campagna indipendentemente dalla durata complessiva della campagna stessa. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante la lavorazione. il premio in parola verrà corrisposto agli interessati in misura parziale e cioè in relazione alle giornate di effettiva, presenza al lavoro. Ai fin di tale frazionamento a giornata dell'importo del premio, si dividerà il suo ammontare complessivo (L. 12.000 per gli operai e L. 17.000 per gli impiegati) per il numero delle giornate di effettiva lavorazione bietole di ogni fabbrica. L'importo complessivo globale dei premi a carico di ogni stabilimento dovrà essere stabilito in funzione al numero medio degli operai ed impiegati rispettivamente occupati nella campagna 1947: nel caso in cui per particolari situazioni ambientali e non per effettive necessità funzionali dell'Azienda il numero dei dipendenti avventizi di campagna dovesse superare tale media, lo importo unitario del premio sarà proporzionalmente ridotto in base alla seguente formula: n. operai (o impiegati) campagna 1947 x 12.000 (o 17.000) --------------------------------------------------------- n. operai (o impiegati) effetivamente occupati La, corresponsione del premio avrà luogo: - al momento della liquidazione del premio zucchero di cui all' del presente contratto per coloro il cui rapporto di lavoro sia, stato risolto prima della fine della lavorazione; - al momento della cessazione del rapporto di lavoro ove questa avvenga dopo la fine della lavorazione o comunque entro 30 giorni da questa; - il premio di buonuscita non spetta all'avventizio licenziato in tronco a termini degli del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-76

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