CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 79

TRASFERTE E TRASLOCHI

In vigore dal 8 dic 1960
Al dipendente inviato in missione o trasferta per ragioni di servizio, spetterà, il rimborso di tutte le spese a base di lista; oppure un forfait diaria concordato preventivamente tra le parti. Il trasferimento ordinato dall'Azienda, in altra località non può peggiorare il trattamento complessivo goduto dal lavoratore nella località di provenienza. Al dipendente che venga trasferito, salvo miglior trattamento in uso presso le singole Aziende, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) nonché il rimborso di quelle eventuali maggiori spese per assicurazioni, buonuscite, scissione di contratto di locazione di cui, in conseguenza del trasloco, venisse ad essere gravato nei confronti della vecchia residenza, previ opportuni accordi con l'Azienda. È dovuto inoltre un compenso giornaliero (comprensivo di ogni indennita) per giorni 7 al dipendente celibe senza congiunti a carico e per giorni 15, oltre 2 giorni per ogni figlio a carico al dipendente con famiglia. Al lavoratore trasferito in altra località per disposizione dell'Azienda, questa fornirà ogni assistenza necessaria al fine di facilitare la sua più sollecita sistemazione nella nuova residenza. In caso di situazioni eccezionali nelle quali non sia possibile un accordo diretto tra le parti, potranno intervenire, a richiesta delle parti stesse, le organizzazioni stipulati per tentare il componimento della pendenza. Al dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di località, compete il trattamento di cui sopra limitato al 50%; con precisazione di località non compete alcun trattamento. Nell'eventualità di licenziamento del dipendente già trasferito, spetterà allo stesso il rimborso di tutte le spese previste al 2° capoverso del presente articolo per il ritorno alla residenza di provenienza. Detto trattamento verrà limitato al 50% per il dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di località, mentre non verrà corrisposto nel caso che il trasferimento sia avvenuto su richiesta dell'interessato con precisazione di località. In caso di decesso del dipendente, il rimborso di tali spese spetterà ai suoi familiari. Nel caso in cui il dipendente richiedesse ed ottenesse il trasferimento per causa di malattia, per sè e famiglia, il trattamento sarà pari a quello spettante per il trasloco ordinato dall'Azienda. Il dipendente che non accetta il trasferimento in altra sede o località ordinata dall'Azienda nei termini rapporto di lavoro ed il suo trattamento di liquidazione sarà quello previsto dagli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-79

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