Art. 84 · CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 84

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CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

In vigore dal 8 dic 1960
Saranno mantenute al personale le condizioni speciali fin qui godute (alloggio, riscaldamento, luce e simili. Ai lavoratori in servizio saranno mantenute quelle migliori condizioni individuali e collettive di fatto eventualmente godute all'entrata in vigore del presente contratto. Durante la campagna saranno sospese la mense aziendali laddove sono tuttora, in essere e quelle altre eventuali iniziative assistenziali consuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-84