CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 30
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In vigore dal 8 dic 1960
In caso di dimissioni dell'operaio il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sarà riconosciuta allo stesso una indennità di anzianità nelle seguenti aliquote dell'indennità prevista in caso di licenziamento dall'art. 29 oltre l'integrale liquidazione del Conto individuale della Cassa di Previdenza:
- metà, quando l'operaio non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
- 3/4 quando l'operaio abbia superato i 5 anni di servizio;
- l'intero trattamento previsto dall'art. 29 quando l'operaio abbia superato i 10 anni di servizio.
All'operaia, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 29.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-30