Accordo 2

Art. 10

In vigore dal 15 lug 1951
Dopo la scadenza del presente Accordo che avverrà in conformità con le disposizioni dell', il regolamento valutario degli impegni assunti durante la sua validità, non ancora liquidati, continuerà ad effettuarsi a tramite del "Conto Generale" ed in conformità con le disposizioni di questo Accordo. Al termine del periodo di sei mesi posteriore alla scadenza, l'istituto debitore dovrà estinguere il saldo del "Conto Generale", al più tardi entro i 14 giorni successivi, in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra valuta o valori che l'Istituto creditore concordi di accettare, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo . L'Istituto creditore potrà utilizzare, in qualsiasi momento, durante il periodo dei sei mesi sopraindicati, il saldo in suo favore che presenterà il "Conto Generale", per effettuare pagamenti che si riferiscano ad importazioni di merci dal Paese debitore concordate tra i due Governi o ad altre operazioni elencate nell', così pure esigere il pagamento dell'eccedenza come previsto all'. Trascorso il periodo suppletivo di sei mesi, si procederà ogni 30 giorni all'accertamento del saldo risultante dalle operazioni liquidate dopo detto periodo. Il saldo così accertato sarà pagabile entro i 14 giorni successivi in dollari USA liberamente trasferibili, o in altra moneta o valore concordati, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo . L'Istituto creditore potrà tuttavia utilizzare in qualsiasi momento il saldo in suo favore che presenterà il "Conto Generale" per effettuare pagamenti che si riferiscano ad importazioni di merci dal Paese debitore, concordate tra i due Governi, o ad altre operazioni elencate nell'. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal potranno tuttavia concordare un procedimento diverso per la liquidazione delle operazioni da regolare dopo il periodo di sei mesi sopraindicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-10

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