Accordo 2

Art. 9

In vigore dal 15 lug 1951
L'Istituto debitore potrà in ogni momento liquidare tutto o parte del saldo del "Conto Generale" mediante pagamento in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra valuta che l'Istituto creditore concordi di accettare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-9-2

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