Accordo 2
Art. 4
In vigore dal 15 lug 1951
Il "Conto Generale" potrà presentare indistintamente un saldo creditore o debitore; qualora tale saldo superi l'ammontare di dollari USA 500.000 l'eccedenza porterà interessi in ragione del 2% annuo.
Le parti contraenti stabiliscono di concedersi reciprocamente un "Working balance" fino al limite di dollari USA 1.000.000 (un milione).
Nel caso in cui il "Conto Generale" presenti, nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, un saldo superiore all'ammontare del "working balance" stabilito, l'eccedenza sarà esigibile il giorno stesso in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra moneta che l'istituto creditore concordi di accettare, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-4-2