Accordo 2

Art. 6

In vigore dal 15 lug 1951
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti concederanno, su una base di reciprocità, le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei pagamenti da effettuarsi per il tramite del "Conto Generale".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-6-2

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