Accordo 2
Art. 8
In vigore dal 15 lug 1951
Quando vi fossero impegni o contratti espressi in moneta diversa dal dollaro USA, il regolamento del debito sarà effettuato nel suo equivalente in dollari, a credito o a debito del "Conto Generale", eseguendo la conversione in base al tasso di cambio stabilito per quella moneta, rispettivamente dall'Ufficio italiano dei Cambi o dal Banco de Portugal.
Il debitore non sarà comunque liberato dal suo debito fino a quando il creditore non avrà ricevuto l'ammontare integrale del proprio credito.
I versamenti supplementari che il debitore fosse tenuto ad eseguire saranno ugualmente trasferiti a tramite del "Conto Generale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-8-2