Accordo 2
Art. 13
In vigore dal 15 lug 1951
Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data in cui sarà parafato e definitivamente il giorno della sua firma.
Esso sarà valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunciato novanta giorni prima della scadenza. Trascorso il secondo anno continuerà a rimanere in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di novanta giorni.
Fatto in Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, i due testi facendo ugualmente fede, il 18 febbraio 1950.
p. Il Governo portoghese F. DE CALHEIROS E MENEZES p. Il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-13