Accordo 2

Art. 13

In vigore dal 15 lug 1951
Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data in cui sarà parafato e definitivamente il giorno della sua firma. Esso sarà valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunciato novanta giorni prima della scadenza. Trascorso il secondo anno continuerà a rimanere in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di novanta giorni. Fatto in Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, i due testi facendo ugualmente fede, il 18 febbraio 1950. p. Il Governo portoghese F. DE CALHEIROS E MENEZES p. Il Governo italiano SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Esecuzione degli Accordi di carattere economico e scambi di Note fra l'Italia ed il Portogallo, conclusi a Roma il 18 febbraio 1950. — Testo vigente | Portale Normativo