Art. 1
In vigore dal 15 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia ed il Portogallo, il 18 febbraio 1950:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-rd-1