Art. 1

In vigore dal 15 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia ed il Portogallo, il 18 febbraio 1950: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-rd-1

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