Art. 2

In vigore dal 15 lug 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 febbraio 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-rd-2

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