Accordo 2
Art. 12
In vigore dal 15 lug 1951
Per il tempo durante il quale il "Conto Generale" rimarrà aperto, saranno osservate le disposizioni dell'Accordo di Pagamenti e Compensazioni fra i Paesi europei del 7 settembre 1949, fino a quando le disposizioni stesse resteranno in vigore.
Se le parti contraenti aderiranno a una qualsiasi altra Convenzione monetaria plurilaterale, prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni di quest'ultimo saranno rivedute al fine di introdurvi le modificazioni ritenute necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-12