Accordo 2

Art. 7

In vigore dal 15 lug 1951
I versamenti dei debitori e i pagamenti a gli aventi diritto relativi ad operazioni previste all' saranno effettuati in ciascun Paese nella moneta nazionale. La conversione nei rispettivi Paesi sarà eseguita in base ai cambi fissati per il dollaro USA dall'Ufficio italiano dei Cambi o dal Banco de Portugal.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-7-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo