Accordo 1
Art. 5
In vigore dal 15 lug 1951
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici tra i due Paesi, le Parti contraenti hanno convenuto che le merci le quali non figurano nelle accluse liste "A" e "B", come quelle i cui contingenti saranno esauriti, potranno, durante la validità del presente Accordo, essere importate ed esportate da una parte e l'altra, a condizione di ottenere la preventiva autorizzazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-5