Accordo 1
Art. 9
In vigore dal 15 lug 1951
Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data in cui sarà parafato e definitivamente il giorno della sua firma.
Esso sarà valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunziato novanta giorni prima della scadenza.
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facendo ugualmente fede ed è stato parafato a Roma il 18 febbraio 1950.
p. Il Governo portoghese
F. DE CALHEIROS E MENEZES
p. Il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-9