Accordo 1

Art. 9

In vigore dal 15 lug 1951
Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data in cui sarà parafato e definitivamente il giorno della sua firma. Esso sarà valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunziato novanta giorni prima della scadenza. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facendo ugualmente fede ed è stato parafato a Roma il 18 febbraio 1950. p. Il Governo portoghese F. DE CALHEIROS E MENEZES p. Il Governo italiano SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-9

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