Accordo 1
Art. 6
In vigore dal 15 lug 1951
I pagamenti relativi alle operazioni previste dal presente Accordo si effettueranno conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-6