Accordo 1
Art. 4
In vigore dal 15 lug 1951
Il Governo portoghese s'impegna ad autorizzare la esportazione delle merci portoghesi di cui alla lista "A" allegata al presente Accordo; e, per le merci contingentate, sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione delle merci contingentate di cui alla suddetta lista "A" sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti.
Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista "B" allegata al presente Accordo; e, per le merci contingentate, sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti.
Il Governo portoghese si impegna ad autorizzare l'importazione delle merci contingentate di cui alla suddetta lista "B" sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti.
I contingenti di cui alle liste "A" e "B" succitate potranno essere ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-4