Accordo 1
Art. 3
In vigore dal 15 lug 1951
L'Italia e il Portogallo si concederanno reciprocamente un trattamento quanto più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di conseguire quanto prima il ritmo normale dei loro scambi tradizionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-3