Accordo 1
Art. 8
In vigore dal 15 lug 1951
Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di procedere alla nomina di una Commissione mista la quale si riunirà a domanda delle Autorità competenti di uno dei due Paesi.
Le rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualità di delegati della Commissione mista, assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-8