Accordo 2
Art. 1
In vigore dal 15 lug 1951
Accordo di pagamenti tra l'Italia e il Portogallo
Il Governo italiano e il Governo Portoghese allo scopo di regolare i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo hanno convenuto quanto segue:
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Agli effetti del presente Accordo si intenderà per Portogallo il territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese e per l'Italia il territorio metropolitano italiano e i territori sottoposti alla giurisdizione italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-1-2