Art. 1
Accordo 2

Art. 1

10 / 22
In vigore dal 15 lug 1951
Accordo di pagamenti tra l'Italia e il Portogallo Il Governo italiano e il Governo Portoghese allo scopo di regolare i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo hanno convenuto quanto segue: . Agli effetti del presente Accordo si intenderà per Portogallo il territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese e per l'Italia il territorio metropolitano italiano e i territori sottoposti alla giurisdizione italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-1-2