Accordo 2
Art. 5
In vigore dal 15 lug 1951
Le disposizioni del presente Accordo si applicano al regolamento dei pagamenti correnti appresso indicati che persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei due Paesi dovranno eseguire a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nell'altro:
1) merci di origine di uno dei due Paesi importato direttamente nell'altro ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie come: spese di trasporto, magazzinaggio, sdoganamento, portuali, assicurazioni (premi e indennita), commissioni, tasse e simili;
2) premi e indennità di assicurazione e dei saldi di riassicurazione, quando il regolamento sia previsto in lire o in escudos;
3) stipendi, onorari, salari e pensioni;
4) diritti e "redevances" di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di sfruttamento di pellicole cinematografiche;
5) spese di viaggio, di soggiorno, di studio, ospedaliere;
6) rimesse per aiuto familiare, sussidi, spese di sostentamento;
7) saldi periodici dei conti aperti tra le Amministrazioni postali, telegrafiche e telefoniche, dei trasporti pubblici, nonché tra le Compagnie di navigazione marittima ed aerea portoghesi e italiane;
8) interessi, dividendi, spese di gestione e utili di aziende commerciali e industriali nei limiti che saranno concordati tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal;
9) benefici realizzati da ditte domiciliate in Italia o in Portogallo su affari in transito;
10) pagamenti da farsi a titoli diversi da quelli sopra menzionati previo accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-5-2