Accordo 2

Art. 5

In vigore dal 15 lug 1951
Le disposizioni del presente Accordo si applicano al regolamento dei pagamenti correnti appresso indicati che persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei due Paesi dovranno eseguire a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nell'altro: 1) merci di origine di uno dei due Paesi importato direttamente nell'altro ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie come: spese di trasporto, magazzinaggio, sdoganamento, portuali, assicurazioni (premi e indennita), commissioni, tasse e simili; 2) premi e indennità di assicurazione e dei saldi di riassicurazione, quando il regolamento sia previsto in lire o in escudos; 3) stipendi, onorari, salari e pensioni; 4) diritti e "redevances" di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di sfruttamento di pellicole cinematografiche; 5) spese di viaggio, di soggiorno, di studio, ospedaliere; 6) rimesse per aiuto familiare, sussidi, spese di sostentamento; 7) saldi periodici dei conti aperti tra le Amministrazioni postali, telegrafiche e telefoniche, dei trasporti pubblici, nonché tra le Compagnie di navigazione marittima ed aerea portoghesi e italiane; 8) interessi, dividendi, spese di gestione e utili di aziende commerciali e industriali nei limiti che saranno concordati tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal; 9) benefici realizzati da ditte domiciliate in Italia o in Portogallo su affari in transito; 10) pagamenti da farsi a titoli diversi da quelli sopra menzionati previo accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-5-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo