Accordo 2
Art. 2
In vigore dal 15 lug 1951
Tutti i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo saranno effettuati mediante scritture a credito o a debito, a seconda dei casi, nel conto previsto nel successivo , alle condizioni stabilite nel presente Accordo ed in conformità con le disposizioni sui cambi in vigore in entrambi i Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-2-2