Accordo 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1951
Tutti i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo saranno effettuati mediante scritture a credito o a debito, a seconda dei casi, nel conto previsto nel successivo , alle condizioni stabilite nel presente Accordo ed in conformità con le disposizioni sui cambi in vigore in entrambi i Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-2-2

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