Accordo 2
Art. 11
In vigore dal 15 lug 1951
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal concorderanno le modalità tecniche da adottarsi per la esecuzione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-11