Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 10
In vigore dal 20 ott 1949
Le entrate del fondo di cui all' del presente regolamento sono costituite:
a) dalle somme già destinate all'Unione Pubblicità italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1935, n. 1970, e del decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, del 20 aprile 1979, non corrisposte alla detta Unione Pubblicità italiana, per avvenute transazioni fra le Società telefoniche concessionarie di zona e l'Unione stessa, sempre che dette somme non siano acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
b) dalle entrate corrispondenti al 60% della aliquota della sopratassa applicata, dal 15 aprile 1945, per ciascuna unità di conversazione interurbana od internazionale, ai sensi dell', comma secondo e terzo del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonché delle percentuali di aliquote che successivamente sono state applicate in virtù di nuove disposizioni che hanno aumentato le tariffe delle comunicazioni interurbane ed internazionali, con le quali tariffe la sopratassa suddetta è collegata;
c) dagli utili netti che procurerà la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia e di guide generali e di estratti, supplementi, notiziari e bollettini, ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
d) dal contributo a carico del personale telefonico di cui al precedente , previsto dall' del citato decreto legislativo n. 134, secondo la misura stabilita dall' del presente regolamento;
e) dai contributi di riscatto a carico del personale di cui all' del presente regolamento;
f) da altri proventi eventuali;
g) dagli interessi accreditati al fondo dal servizio dei conti correnti postali e da qualsiasi altro utile derivante da investimenti delle entrate, di cui al presente articolo.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/10/1949, n. 238 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-10