Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 4

In vigore dal 8 ott 1988
La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue: un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici); un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento; un funzionario statale esperto in discipline attuariali un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati. Il funzionario esperto in discipline attuariali potrà, inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico. La segreteria del Comitato è retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma (dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-4

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Art. 4 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo