Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 6

In vigore dal 20 ott 1949
Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti fra i quali il presidente, o chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento, uno almeno dei tre rappresentanti dei Ministeri indicati dall' ed uno dei rappresentanti del personale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato hanno carattere definitivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-6

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Art. 6 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo