Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 8

In vigore dal 20 ott 1949
Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale della Cassa. Nei casi di urgenza il presidente può disporre il pagamento di somme per sussidi o in acconto delle indennità di buona uscita e degli assegni integrativi, fino al limite dei quattro quinti (4/5) della somma presumibilmente dovuta. Le deliberazioni di urgenza debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato nella sua prima riunione successiva alla data delle deliberazioni stesse. Il presidente ha facoltà di autorizzare le spese con carattere urgente strettamente connesse al funzionamento della Cassa, di cui all' del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici), in seno al Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-8

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