Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 9

In vigore dal 27 giu 1967
La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate. I revisori provvedono al riscontro amministrativo e contabile della gestione della Cassa e riferiscono sul preventivo e sul consuntivo, con apposite relazioni. Essi partecipano alle riunioni del Comitato ed esercitano il loro mandato sia collegialmente che individualmente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-9

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