Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 12
In vigore dal 20 ott 1949
Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennità di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, è disposto con appositi ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal capo della Segreteria del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-12