Art. 12
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 12

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In vigore dal 20 ott 1949
Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennità di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, è disposto con appositi ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal capo della Segreteria del comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-12