Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 14

In vigore dal 25 apr 1961
La gestione annuale della Cassa comincia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di maggio di ogni anno è compilato, a cura della Segreteria del comitato, il bilancio preventivo. Tale bilancio è esaminato dal Comitato e dopo la deliberazione di questo è presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione. All'entrata del bilancio sono inscritti, in distinti capitoli, gli importi previsti secondo le voci elencate nell' del presente regolamento. All'uscita sono inscritte, in distinti capitoli, le somme occorrenti per le liquidazioni previste dal presente regolamento e per le spese strettamente connesse col funzionamento della Cassa e che per la loro natura non possono gravare sul bilancio per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il bilancio consultivo è redatto a cura della Segreteria del comitato, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Esso è sottoposto all'esame del Comitato e, dopo la deliberazione di questo, è presentato al Ministro per le poste le telecomunicazioni per l'approvazione. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-14

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