Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 15
In vigore dal 20 ott 1949
La liquidazione degli assegni integrativi di carattere continuativo spetta al personale telefonico che all'atto del collocamento a riposo conti almeno un periodo complessivo di servizio di diciannove anni, sei mesi e un giorno.
La relativa liquidazione è effettuata secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
Viene calcolato l'ammontare della pensione che, in base alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni, ed alle disposizioni relative agli assegni di caroviveri, spetterebbe al personale telefonico considerato nel presente regolamento, come se le disposizioni sopracitate fossero applicabili al personale stesso.
Si deduce dal suddetto ammontare:
1) per il personale dell'ex tabella A provvisto di polizza di assicurazione contratta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'importo della rendita annua corrispondente al capitale garantito dalla polizza. La rendita è calcolala secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
2) per il personale dell'ex tabella B o dell'ex quadro speciale inscritto al "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell' della legge 30 settembre 1920, n. 1405, l'importo del trattamento complessivo dovuto o liquidato dal citato Istituto;
3) per il personale di cui al n. 2 che non abbia raggiunti i limiti per il diritto alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma abbia ottenuto soltanto la liquidazione dell'indennità una volta tanto, a norma dell' del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, l'importo della rendita annua, corrispondente alla suddetta indennità calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
4) per il personale proveniente dai ruoli della Direzione generale dei servizi elettrici riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dopo di essere stato collocato a riposo, con diritto a pensione a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210 e successive modificazioni e aggiunte, e dell' del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, oltre quanto previsto ai punti 1 e 2 l'importo della pensione in godimento e del relativo caroviveri;
5) per il personale di cui al precedente n. 4 il quale non ha maturato il diritto a pensione, ma solo quello all'indennità una volta tanto ai sensi del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni e aggiunte, la rendita annua, corrispondente all'importo della indennità predetta calcolata secondo le tabelle in uso presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.
La differenza tra l'importo della pensione, con l'aggiunta degli assegni di caroviveri, calcolata secondo le norme del terzo comma del presente articolo e l'ammontare della rendita annua o del trattamento indicato in uno dei numeri 1, 2 o 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta della pensione e del caroviveri ovvero della rendita annua, considerate nei numeri 4 o 5, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo che la Cassa può concedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-15