Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 11

In vigore dal 25 apr 1961
Le somme spettanti al Fondo, previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e dall' del presente regolamento, sono versate in conto corrente postale, secondo modalità stabilite d'accordo fra il Comitato di amministrazione della Cassa integrativa e l'Amministrazione delle poste. Con deliberazione del Comitato di amministrazione, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le somme costituenti la copertura della riserva matematica possono essere investiti in buoni postali fruttiferi o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito di notoria solidità. Le stesse somme, per una quota non superiore al trenta per cento di esse, possono essere investite in beni immobili, con deliberazione del Comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-11

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