Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 13

In vigore dal 20 ott 1949
Le entrate di cui al precedente detratte le spese di gestione, sono destinate: 1) alla graduale copertura della riserva matematica. Questa è calcolata in funzione degli assegni integrativi e delle indennità di buona uscita, da concedersi al personale telefonico statale; 2) alla liquidazione degli assegni integrativi del trattamento di quiescenza per il personale telefonico statale. Tali assegni integrativi, cumulati con il predetto trattamento di quiescenza, non possono, comunque, costituire un trattamento superiore a quello dovuto, a parità di anzianità di servizio o di stipendio o paga, ad analoghe categorie di dipendenti civili dello Stato; 3) alla concessione di indennità di buona uscita a favore del personale telefonico statale, in misura tale che, cumulata con quella già eventualmente concessa, non risulti superiore alla indennità spettante ad analoghe categorie di impiegati dello Stato, tenuto conto dell'anzianità di servizio alla data di cessazione del rapporto di impiego; 4) alla concessione dei sussidi straordinari previsti dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-13

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