Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 16

In vigore dal 20 ott 1949
Qualora il periodo di servizio risulti inferiore a quello indicato nel primo comma del precedente articolo, è concesso un assegno integrativo una volta tanto. Per la sua determinazione si calcola la indennità una volta tanto in luogo di pensione che spetterebbe in base alle disposizioni relative agli impiegati statali. Dall'ammontare della predetta indennità si detrae: 1) per il personale di cui al n. 1 del quarto comma del precedente , l'importo del capitale garantito dalla polizza; 2) per il personale di cui al n. 2 del quarto comma del precedente il capitale corrispondente al trattamento complessivo dovuto o liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Detto valore capitale si calcola secondo le tabelle in uso presso il cennato Istituto; 3) per il personale di cui al n. 3 del quarto comma del precedente , l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata; 4) per il personale di cui al n. 5 del quarto comma del precedente , l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata. La differenza fra l'indennità una volta tanto, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo e l'ammontare del capitale o dell'indennità di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta dell'indennità di cui al n. 4, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo una volta tanto che la Cassa può concedere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-16

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