Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 19

In vigore dal 20 ott 1949
Gli assegni integrativi, limitatamente a quelli di carattere continuativo, competono anche al personale già collocato in quiescenza alla data di entrata ii vigore del presente regolamento ed eventualmente alla vedova ed agli orfani del personale stesso, aventi diritto al trattamento di riversibilità. Gli assegni predetti decorrono dalla data di cessazione dal servizio o di decesso del dipendente, ma comunque non da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Per le liquidazioni di cui sopra si applicano le norme dei precedenti , tenuto conto delle disposizioni e degli stipendi o paglie vigenti alla data del collocamento in quiescenza o del decesso del dipendente, salva l'applicazione della norma contenuta nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-19

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Art. 19 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo