Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 22

In vigore dal 20 ott 1949
Per il personale telefonico che aveva prestato servizio alle dipendenze della Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1 luglio 1925, e che successivamente alla pubblicazione del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e stato riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i servizi utili a pensione, prestati alle dipendenze della predetta Direzione generale dei servizi elettrici, si considerano agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi. Deve pure computarsi agli effetti predetti, il periodo di tempo eventualmente trascorso dal 1 luglio 1925 alla data di riassunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle dipendenze delle Società concessionarie di zona nella posizione di "comando".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-22

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