Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 24
In vigore dal 20 ott 1949
La Cassa liquida a favore del personale telefonico statale cessato dal rapporto di impiego dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, o ai suoi aventi diritto, una indennità di buona uscita secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, ed in misura non superiore a quella prevista dalle norme medesime.
Qualora al dipendente spetti o sia stata liquidata una indennità di buona uscita a carico di altri Enti o Cassa di previdenza, l'ammontare della indennità da liquidarsi, da parte della Cassa integrativa, di cui al presente regolamento, non potrà essere superiore alla differenza occorrente per raggiungere l'importo della buona uscita di cui al precedente comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-24