Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 28
In vigore dal 20 ott 1949
Il contributo previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a carico dei dipendenti dell'Azienda di Stato per I servizi telefonici, è determinato in misura pari a quella delle ritenute in conti entrate tesoro e del contributo a favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagli impiegati civili dello Stato, salvo detrazione dei contributi che il personale di categoria "a paga giornaliera" versa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo è riscosso mediante ritenuta sugli stipendi ed è versato alla Cassa integrativa di cui al presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-28