Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 30
In vigore dal 20 ott 1949
Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-30