Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 30

In vigore dal 20 ott 1949
Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-30

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Art. 30 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo