Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 29
In vigore dal 20 ott 1949
Per il personale telefonico collocato a riposo ai sensi dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, n. 386, nel computo del trattamento statale di quiescenza da prendersi a base per la determinazione degli assegni integrativi a carico della Cassa, si tiene conto anche dell'aumento stabilito per il periodo di servizio utile a pensione, di cui alle predette disposizioni legislative, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-29