Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale
Art. 33
In vigore dal 25 apr 1961
Di coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono elettori ed eleggibili la Commissione centrale elettorale redige un elenco generale e tanti estratti dell'elenco medesimo, quante sono le sedi di votazione.
Nell'elenco e negli estratti, il personale è segnato in ordine alfabetico, con indicazione per ciascun nominativo, delle generalità, dell'ufficio cui è addetto, se in servizio, e del domicilio.
L'elenco generale e gli estratti sono vidimati dal presidente e dai componenti la Commissione centrale elettorale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-33