Art. 33
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 33

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In vigore dal 25 apr 1961
Di coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono elettori ed eleggibili la Commissione centrale elettorale redige un elenco generale e tanti estratti dell'elenco medesimo, quante sono le sedi di votazione. Nell'elenco e negli estratti, il personale è segnato in ordine alfabetico, con indicazione per ciascun nominativo, delle generalità, dell'ufficio cui è addetto, se in servizio, e del domicilio. L'elenco generale e gli estratti sono vidimati dal presidente e dai componenti la Commissione centrale elettorale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-33