Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 38

In vigore dal 25 apr 1961
Presso ogni sede di votazione è costituito un seggio elettorale nominato dalla Commissione centrale elettorale e composto di tre persone aventi diritto a voto, una delle quali con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatori. Un dipendente della Azienda di Stato per i servizi telefonici svolge le funzioni di segretario. A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio può assistere un rappresentante di ciascuna lista. I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale succinte Dichiarazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-38

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Art. 38 Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. — Testo vigente | Portale Normativo